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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[8]Articolo unico.
[9]E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 15 luglio 1915, n. 1153, che concede all'Amministrazione delle tasse sugli affari la facolta' di accordare dilazioni per il pagamento delle tasse di successione sui valori mobiliari ed eleva al 4,50 per cento la ragione dell'interesse per qualsiasi dilazione accordata dalla detta Amministrazione.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato
[11]Data a Roma, addi' 27 aprile 1916.
[12]TOMASO DI SAVOIA.
[13]Daneo.
[14]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 4 maggio 1916 al 16 dicembre 2009
