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[1]UMBERTO per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato del Regno e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Sono convertiti in legge i tre decreti Reali 29 settembre 1888, N. 5727 e 5728 (Serie 3ª), e 28 ottobre 1888, coi quali i comuni ivi indicati furono autorizzati ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il rispettivo limite medio del biennio 1884-85-88, nelle proporzioni e pel tempo per ciascun comune indicato nei decreti medesimi.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 4 aprile 1889.
[9]UMBERTO.
[10]CRISPI.
[11]Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
Testo in vigore dal 19 aprile 1889 al 16 dicembre 2009
