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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[8]Articolo unico.
[9]Sono convertiti in legge gli allegati RR. decreti in data 9 e 13 maggio 1915, nn. 605 e 619, coi quali si autorizzano le assegnazioni di L. 60 milioni e di L. 100 milioni a favore dello stato di previsione del Ministero della guerra e di L. 25 milioni a favore dello stato di previsione del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1914-915, allo scopo di provvedere a rifornimenti e lavori di carattere straordinario, nonche' al mantenimento della maggior forza sotto le armi e ad altre spese determinate dagli avvenimenti internazionali.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 1° aprile 1917.
[12]TOMASO DI SAVOIA.
[13]Carcano - Morrone - Corsi.
[14]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.
Testo in vigore dal 11 aprile 1917 al 16 dicembre 2009
