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[1]VITTORIO EMANUELE per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Sono convertiti in legge il R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1943, che proroga varie disposizioni in materia di eredito agrario, il R. decreto 7 marzo 1920, n. 312, concernente l'autorizzazione a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni sul credito agrario contenute nelle leggi e nei decreti emanati in forza della legge 22 maggio 1915, n. 671, e del R. decreto 16 gennaio 1921, n. 34, che modifica quello precedente, allegati alla presente legge.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 6 luglio 1922.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]BERTINI - ROSSI LUIGI - BERTONE - PEANO - ROSSI TEOFILO - DELLO SBARBA.
[11]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
Testo in vigore dal 26 luglio 1922 al 16 dicembre 2009
