Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1912 al 16 dicembre 2009. 290 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, l'ufficio del genio civile procedera' ad una ispezione di tutti gli edifici danneggiati dal terremoto e dichiarati utilizzabili in parte, a norma del R. decreto 7 novembre 1909, n. 728.
tolto: Eseguita tale ispezione, il prefetto, su relazione del genio civile e sentiti i proprietari delle parti dichiarate utilizzabili, per quegli edifici nei quali non siano stati ancora iniziati lavori di riparazione, ricostruzione o nuova costruzione, potra' diffidare i proprietari stessi a procedere entro un congruo termine alle demolizioni occorrenti, per ridurre gli edifici ad un'altezza non superiore a quella stabilita dalle norme tecniche ed igieniche, approvate con R. decreto 18 aprile 1909, n. 193, e a demolire quelle parti che si riconoscano pericolanti.
tolto: Ove i proprietari non ottemperino all'ingiunzione, sara' a loro spese provveduto alle demolizioni, in seguito a provvedimento del prefetto, non soggetto a ricorso ne' in via amministrativa, ne' in via giudiziaria.
tolto: I lavori saranno eseguiti a cura del genio civile, al quale saranno all'uopo fatte anticipazioni sui fondi stanziati all'art. 46 della legge 28 luglio 1911, n. 842.
tolto: Al rimborso da parte dei proprietari delle spese occorse, sara' provveduto nella forma e coi privilegi fiscali, stabiliti dall' art. 151 (primo capoverso) della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269 (testo unico). La nota delle spese sara' resa esecutoria dal prefetto con provvedimento soggetto soltanto al ricorso del Re in via straordinaria, ai termini dell'articolo 12 della legge 17 agosto 4907, n. 638 (testo unico).
tolto: All'esecuzione parte del genio civile dei lavori di demolizione, sono applicabili le disposizioni dell'art. 6 del R. decreto 7 novembre 1909, n. 728.
tolto: Rimane in ogni caso salva l'applicazione del citato art. 151 nel caso di edifici che presentino pericolo per l'incolumita' pubblica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-07-06;801~art9 · fonte del testo
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