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[1]Coloro che all'atto della pubblicazione della presente legge, e nei centri urbani dei Comuni indicati nello elenco di cui all'art. 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, si trovino ad aver costruito su suolo altrui, ma a saputa e senza opposizione del proprietario, edifici stabili ad uso di abitazione, il cui valore sia almeno doppio di quello del suolo occupato, avranno diritto, ove il proprietario di questo non preferisca acquistare l'edificio costruito, ad ottenere che l'edificio stesso e il suolo siano dichiarati di loro proprieta', salvo a indennizzare il proprietario del valore del suolo occupato.

[2]In mancanza di accordo sul prezzo dell'edificio o sull'indennizzo per il suolo, decidera' la magistratura speciale di cui al titolo I, capo III, della legge 13 luglio 1910, n. 466.

[3]A tale magistratura saranno inoltre devolute tutte le controversie che abbiano origine dall'applicazione del presente articolo.

Testo in vigore dal 3 agosto 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-07-06;801~art7 · fonte del testo

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