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[1]Durante il periodo di applicazione dell'addizionale, istituita con la legge 12 gennaio 1909, n. 12, alle provincie di Reggio Calabria e di Messina e ai comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge stessa, non puo' essere consentito un aumento della spesa, per stipendi e salari dei propri impiegati e dipendenti, oltre il quinto di quella complessiva, risultante dalle piante organiche debitamente approvate prima del 31 dicembre 1908.

[2]Le disposizioni del precedente comma non si applicano pero' all'aumento della spesa dipendente dall'assunzione di nuovo personale per far fronte a maggiori bisogni debitamente accertati.

Testo in vigore dal 3 agosto 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-07-06;801~art6 · fonte del testo

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