Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' data facolta' al Governo del Re di comprendere nel testo unico, autorizzato dall'art. 68 della legge 28 luglio 1911, n. 842, tutte le disposizioni che entreranno in vigore fino alla data della pubblicazione del detto testo unico.
[2]Nel procedere alla compilazione del testo unico il Governo e' autorizzato, non solo ad apportare tutte le modificazioni occorrenti ai fini del coordinamento, ma a determinare altresi' quali delle disposizioni finora emanate debbano intendersi derogate ed abrogate in tutto o in parte da disposizioni successive, e quali non debbano ritenersi piu' in vigore, perche' aventi, quando furono emanate, carattere transitorio.
Testo in vigore dal 3 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
