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L'art. 73 della legge 13 luglio 1910, n. 466, e' interpretato come segue:
- a)la concessione, per una sola volta delle indennita' menzionate nel detto articolo, deve intendersi consentita alle Amministrazioni provinciali di Messina e di Reggio Calabria, ed ai Comuni nei quali siasi verificata una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore al 30, soltanto a favore dei propri impiegati e dipendenti, che erano in servizio al momento dell'entrata in vigore della citata legge ed occupavano posti compresi nelle piante organiche debitamente approvate;
- b)le rate dodicesimali d'indennita' non possono superare il numero dei mesi di effettivo servizio, prestato anteriormente alla entrata in vigore della legge stessa;
- c)dall'ammontare complessivo delle indennita' che possono essere concesse, debbono in ogni caso detrarsi le somme che, per lo stesso titolo o per sussidi, siano state gia' corrisposte agli impiegati e salariati dalle amministrazioni degli enti, ai quali sui proventi dell'addizionale, istituita con l'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, sono state assegnate somme per il pareggio dei bilanci o per l'esecuzione di opere pubbliche.
Testo in vigore dal 3 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
