Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I componenti dei Collegi speciali istituiti dal titolo I capo III della legge 13 luglio 1910, n. 466, avranno un'indennita' annuale, il cui ammontare sara' stabilito per decreto Reale, su proposta dei ministri di grazia e giustizia e dei culti e del tesoro.
Testo in vigore dal 3 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
