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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[8]Articolo unico.
[9]Sono convertiti in leggi il R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1394; il R. decreto 31 dicembre 1914, n. 1431; il R. decreto 10 gennaio 1915, n. 9; il R. decreto 24 gennaio 1915, n. 43; il R. decreto 28 gennaio 1915, n. 64; il R. decreto 7 febbraio 1915, n. 113.
[10]Alla disposizione contenuta nel 1° comma dell'art. 5 del R. decreto 31 gennaio 1914, n. 1431, e' sostituita la seguente:
[11]I sottotenenti delle varie armi e corpi che, in causa della sospensione dei corsi presso la rispettiva scuola di applicazione, non avranno avuto modo di acquistare il titolo di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1913 n. 601, saranno promossi, con riserva di anzianita', nell'epoca in cui sarebbe loro spettata la promozione, qualora avessero compiuto, con esito favorevole, il corso complementare. La loro anzianita' definitiva sara' stabilita dall'ordine di classificazione ottenuto al termine del corso che essi dovranno, ad ogni modo, seguire non appena siano cessate le cause che avevano determinato la sospensione del corso stesso.
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a Roma, addi' 4 gennaio 1917.
[14]TOMASO DI SAVOIA.
[15]Boselli - Morrone.
[16]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1917 al 16 dicembre 2009
