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[1]La disposizione contenuta nei Reali decreti convertiti in legge col precedente articolo avra' effetto anche dopo il 31 maggio, ma non oltre il 31 dicembre del Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[2]Data a Roma, addi' 13 giugno 1912.
[3]VITTORIO EMANUELE.
[4]Tedesco.
[5]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 19 giugno 1912 al 16 dicembre 2009
