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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[8]Articolo unico.
[9]Sono convertiti in legge i RR. decreti:
- a)provvedimenti per la circolazione di biglietti di Stato e per il tesoro:
[10]RR. decreti n. 828 del 18 agosto e n. 1007 del 19 settembre 1914;
- b)sulla circolazione bancaria:
[11]RR. decreti n. 791 del 4 agosto e n. 825 del 13 agosto n. 827 del 18 agosto 1914; e RR. decreti numeri 1284 e 1287 del 23 novembre 1914;
- c)sulla istituzione di un conto corrente speciale fra Tesoro e Cassa depositi e prestiti:
[12]RR. decreti n. 1028 del 22 settembre e n. 1286 del 23 novembre 1914.
[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[14]Data a Roma, addi' 30 aprile 1916.
[15]TOMASO DI SAVOIA.
[16]Salandra - Carcano - Cavasola - Daneo - Ciuffelli.
[17]Visto, il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 12 maggio 1916 al 16 dicembre 2009
