Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 settembre 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]All'art. 8 del suddetto R. decreto 27 febbraio 1913 e' sostituito il seguente:
[2]Quando la seconda gara sia andata deserta o sia decaduto l'acquirente, il Comune bandisce una terza gara, aperta a tutti, sulla base dello stesso prezzo e con la medesima procedura.
[3]Trascorsi i tre mesi dalla eventuale diserzione o decadenza anche di quest'ultima, ove nel frattempo il Comune, sempre in base al prezzo minimo iniziale, non abbia concluse trattative private o non siasi reso diretto acquirente del comparto, i beni tutti in esso compresi passano all'Unione messinese.
[4]Il passaggio non ha luogo qualora i proprietari abbiano nel frattempo fatto constare il loro accordo nelle forme di cui all'art. 4.
Testo in vigore dal 11 settembre 1913 al 16 dicembre 2009
