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[1]L'art. 3 del R. decreto 6 settembre 1912, n. 1104, e' cosi' modificato:
[2]Il Comitato e' parificato ad una sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Esso e' presieduto da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed e' composto di 4 ispettori superiori del genio civile in servizio attivo, del direttore generale dell'Amministrazione civile, presso il Ministero dell'interno, e di quello dei servizi speciali presso il Ministero dei lavori pubblici.
[3]Il resto identico.
Testo in vigore dal 11 settembre 1913 al 16 dicembre 2009
