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[1]All'art. 2 del R. decreto 30 agosto 1912, n. 1059, e' aggiunto il seguente comma:
[2]Tutti gli atti relativi a regolamenti di condominio, che ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopracitate, siano stati notificati anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, sono depositati a cura, delle parti interessate non piu' tardi di tre mesi dalla data in cui entrera' in vigore la legge che approva il decreto stesso. In mancanza di tale deposito qualunque atto interceduto fra condomini, restera', nei riguardi del Consorzio o di altro Istituto mutuante, improduttivo di effetto.
Testo in vigore dal 11 settembre 1913 al 16 dicembre 2009
