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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad introdurre nel testo unico di legge di cui all'art. 19 della legge 6 luglio 1912, n. 801, le modificazioni ed aggiunte per coordinare e mettere in armonia le disposizioni vigenti con le attuali esigenze dei paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

[2]Tale testo unico sara' approvato con decreto Reale da presentarsi al Parlamento per la conversione in legge.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a San Rossore, addi' 11 luglio 1913.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Giolitti - Sacchi - Finocchiaro-Aprile - Facta - Tedesco - Nitti - Calissano.

[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 11 settembre 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-07-11;1039~art11 · fonte del testo

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