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[1]Nelle localita' della provincia di Messina indicate nella tabella annessa all'art. 3 del R. decreto 15 luglio 1909, n. 542, convalidato con la legge 21 luglio 1910, n. 579, e modificato con la legge 21 luglio 1911, n. 840, e' consentito di utilizzare gli avanzi degli edifici esistenti per ricovero di animali, per depositi, per piccole operazioni agricole e di pesca, purche' tali usi, in caso di rovina del fabbricato, non importino se non danni materiali.
[2]Il prefetto, su conforme parere del competente ufficio del genio civile, puo', in seguito a domanda degli interessati, concedere a coloro i quali dimostrino di non potersi altrimenti provvedere di abitazione, sia di eseguire riparazioni provvisorie in legname alle case esistenti, che di erigere ricoveri di carattere provvisorio per una temporanea dimora che non puo' eccedere la durata di tre anni. Tali concessioni si intendono subordinate alla condizione che siano osservate le prescrizioni delle norme tecniche obbligatorie nei Comuni colpiti dal terremoto, approvate con R. decreto 6 settembre 1912, n. 1080.
Testo in vigore dal 11 settembre 1913 al 16 dicembre 2009
