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[1]All'articolo unico del R. decreto 14 febbraio 1915, n. 117 (Allegato S), e' sostituito il seguente:
[2]«Ai Comuni compresi negli elenchi formati in applicazione dell'art. 1 del R. decreto 5 febbraio 1915, n. 62, sono estese le disposizioni degli articoli 6 e 7 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, con le modificazioni contenute nell'art. 3 della presente legge».
Testo in vigore dal 22 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
