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[1]All'art. 2 del R. decreto 12 febbraio 1915, n. 111 (Allegato R) e' sostituito il seguente:
[2]«Le indennita' stabilite nell'articolo precedente sono ridotte alla meta' per i funzionari residenti nei Comuni danneggiati compresi negli elenchi formati in applicazione dell'art. 1 del R. decreto 5 febbraio 1915, n. 62.
[3]«Le indennita' stabilite in questo e nel precedente articolo saranno corrisposte anche agli insegnanti delle scuole medie che prestano o saranno chiamati a prestar servizio in qualita' di supplenti o di provvisori nei Comuni danneggiati».
Testo in vigore dal 22 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
