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[1]Gli articoli 1 e 3 del R. decreto 5 febbraio 1915, n. 62 (Allegato M), sono modificati come segue:
[2]All'art. 1, dopo il primo comma, aggiungere:
[3]«A tali Comuni e' pure accordata la sospensione della riscossione della imposta erariale e delle sovrimposte provinciale e comunale sui terreni, stabilita dall'art. 6 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, per le rate non ancora scadute.
[4]«Le rate dell'imposta sui terreni e delle sovrimposte provinciale e comunale sospese saranno ripartite in 12 rate bimestrali da versarsi insieme a quelle che andranno a scadere negli anni 1916 e 1917».
[5]All'articolo 3 e' sostituito il seguente:
[6]«Ove dalle verifiche eseguite nei Comuni compresi negli elenchi da formarsi a norma del presente decreto si constati che l'ammontare complessivo degli sgravi da concedere in ciascun Comune, per rovina o inabitabilita', non superi il 40 per cento dell'importo totale dell'imposta sui fabbricati, inscritta nei ruoli del Comune stesso, cessera' di avere effetto per i fabbricati, non aventi diritto a sgravio, dal 1° gennaio 1916 il beneficio della sospensione accordata ai sensi dell'articolo sopracitato, e le rate delle imposte e delle sovrimposte rimaste sospese saranno ripartite in 12 rate bimestrali scadenti negli anni 1916 e 1917».
Testo in vigore dal 22 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
