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[1]Al penultimo comma dell'art. 1° del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27 (Allegato D), e' sostituito il seguente:
[2]«Quando si tratti di riparazioni a stabili appartenenti a persone in condizione povera, sara' dato dallo Stato un sussidio, fino al limite massimo di lire duemila, sia nel caso che le riparazioni siano eseguite a cura diretta dello Stato, sia nel caso che esse vengano eseguito a cura dei proprietari, purche' cio' avvenga entro il settembre 1916. La stessa disposizione e' applicabile per le riparazioni eseguite a cura dei coloni o degli affittuari, quando essi ne abbiano l'obbligo e questo risulti da atto di data certa anteriore al 13 gennaio 1915».
Testo in vigore dal 22 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
