Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1915 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Sono convertiti in legge i seguenti decreti Reali, recanti provvedimenti in conseguenza del terremoto del 13 gennaio 1915:
[2]1° R. decreto 14 gennaio 1915, n. 7, che aumenta di L. 2 milioni lo stanziamento del fondo di riserva per le spese impreviste (Allegato A);
[3]2° R. decreto 14 gennaio 1915, n. 13, portante nomina di un R. commissario per i comuni danneggiati dei circondari di Avezzano e di Sora e altre disposizioni riguardanti i Comuni stessi (Allegato B); 3° R. decreto 21 gennaio 1915, n. 20, concernente la moratoria di sei mesi per le cambiali, gli assegni bancari e le obbligazioni commerciali nella provincia di Aquila e nel circondario di Sora (Allegato C);
[4]4° R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, portante provvedimenti vari a favore dei Comuni colpiti dal terremoto, da iscriversi in appositi elenchi (Allegato D);
[5]5° R. decreto 21 gennaio 1915, n. 31, riguardante il pagamento di stipendi ed assegni ai maestri elementari nei Comuni colpiti dal terremoto (Allegato E);
[6]6° R. decreto 21 gennaio 1915, n. 39, che concede speciali facilitazioni per i trasporti sulle ferrovie dello Stato resi necessari in conseguenza del terremoto (Allegato F);
[7]7° R. decreto 21 gennaio 1915, n. 40, col quale e' delegata la Direzione generale delle ferrovie dello Stato per gli acquisti nel Regno e all'estero di materiale e provviste per opere urgenti e per riparare danni causati dal terremoto (Allegato G);
[8]8° R. decreto 22 gennaio 1915, n. 28, con cui si provvede alla nomina di un R. commissario per i Comuni del circondario di Sora (Allegato H);
[9]9° R. decreto 28 gennaio 1915, n. 48, recante provvedimenti relativi all'amministrazione della giustizia nei luoghi colpiti dal terremoto (Allegato I);
[10]10° R. decreto 31 gennaio 1915, n. 53, che stabilisce nuove norme circa la moratoria e la esenzione degli interessi sulle cambiali e sugli assegni bancari di debitori residenti in Comuni colpiti dal terremoto (Allegato L);
[11]11° R. decreto 5 febbraio 1915, n. 62, che dispone la formazione di elenchi dei Comuni meno gravemente danneggiati e porta altri provvedimenti (Allegato M);
[12]12° R. decreto 11 febbraio 1915, n. 106, portante norme per la costruzione dello baracche ed altri provvedimenti a tutela della incolumita' pubblica nei luoghi colpiti dal terremoto (Allegato N); 13° R. decreto 11 febbraio 1915, n. 109, col quale si dispone che ai Comuni piu' duramente colpiti sia corrisposta, a carico dello Stato, la somma occorrente a pareggiare i rispettivi bilanci degli anni dal 1915 al 1920, per la parte delle spese obbligatorie (Allegato O);
[13]14° R. decreto 11 febbraio 1915, n. 114, col quale e' concessa l'esenzione dai diritti doganali per l'importazione delle case mobili, materiali da costruzione ed altri oggetti, e sono accordate agevolazioni ai Comuni danneggiati (Allegato P);
[14]15° R. decreto 12 febbraio 1915, n. 110, col quale si dispone la sospensione, nei Comuni danneggiati, del corso delle prescrizioni e dei termini perentori relativi alle assicurazioni, e della riscossione dei debiti per semestralita' verso gli Istituti di credito fondiario (Allegato Q);
[15]16° R. decreto 12 febbraio 1915, n. 111, che dispone la concessione di una indennita' di disagiata residenza a favore dei funzionari civili di ruolo delle Amministrazioni governative in servizio nei Comuni danneggiati (Allegato R);
[16]17° R. decreto 14 febbraio 1915, n. 117, che dispone la sospensione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile limitatamente alle prime tre rate del 1915, nei Comuni meno gravemente danneggiati (Allegato S).
[17]Nei decreti stessi sono introdotte le modificazioni ed aggiunte contenute negli articoli seguenti.
Testo in vigore dal 22 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
