Art. 7
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[1]La Congregazione sotto il titolo della Sacra Famiglia di Gesu' Cristo non e' riconosciuta.
[2]A ciascuno dei sacerdoti e dei laici, i quali avendo fatto regolare professione di voti fanno attualmente parte della Congregazione, almeno dal 1° gennaio 1886, sara' concesso un annuo assegnamento a norma dei numeri 1 e 2 dell'art. 3 della legge 7 luglio 1866, N. 3036.
[3]Qualora qualcuno dei detti sacerdoti o laici fosse ammesso a prestare servizio nell'Istituto, lo stipendio terra' luogo dell'assegnamento di cui sopra, e qualora consegna qualche ufficio che porti aggravio al bilancio dei comuni, delle provincie, dello Stato o del Fondo pel culto, od ottenga un beneficio ecclesiastico od un assegno per esercizio di culto, la pensione sara' diminuita di una somma eguale alla meta' dell'assegno nuovo e durante l'ufficio.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1889 al 22 dicembre 2008
