Art. 6
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[1]Tutti i beni dell'antico Collegio dei Cinesi, qualunque ne sia la provenienza sino alla promulgazione della presente legge, saranno, a cura del Ministero di Pubblica Istruzione, gradatamente liquidati e convertiti in rendita pubblica italiana, da intestarsi nominativamente all'Istituto, al quale verra' del pari intestato qualunque altro cespite patrimoniale che gli potra' in appresso legalmente pervenire.
[2]L'Istituto non potra' essere subordinato o aggregato finanziariamente ad altro stabilimento d'istruzione o corpo scientifico.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1889 al 22 dicembre 2008
