Art. 5
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Un regolamento, da pubblicarsi con decreto Reale entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, stabilira' i programmi degli studi, i metodi pratici degl'insegnamenti, ed ordinera' l'Amministrazione e Direzione dell'Istituto, la tabella delle cattedre da istituirsi, le norme per la nomina dei professori ed incaricati, per l'ammissione degli alunni, pel conferimento dei premi e dei posti di studio, ed in genere per la esecuzione della presente legge e per il progressivo esplicamento dell'Istituto.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1889 al 22 dicembre 2008
