Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1889 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]I professori dell'Istituto sono pareggiati, rispetto allo stipendio, a quelli dell'Universita'.
[2]Nell'Istituto non saranno dati insegnamenti esistenti nell'Universita' di Napoli.
[3]L'ordinamento dell'Istituto sara' esplicato a misura che la rendita dell'Ente morale lo permettera'.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1889 al 22 dicembre 2008
