Art. 3
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[1]Gl'insegnamenti delle lingue dovranno essere accompagnati da esercitazioni pratiche, nelle quali i professori verranno assistiti da persone nate o vissute nei paesi dei quali s'insegna la lingua.
[2]Per i giovani nativi di Africa o di Asia che vogliano profittare di altri Istituti scolastici in Napoli, il Ministro dell'Istruzione Pubblica determinera' particolari norme di ammissione, di promozione e di esame.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1889 al 22 dicembre 2008
