Art. 2
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[1]Sono ammessi nell'Istituto giovani italiani ed esteri.
[2]Il Ministero potra' fondare un Collegio annesso all'Istituto, in cui siano mantenuti giovani di famiglia non residenti in Napoli, mediante pagamento della retta che dal Ministero stesso sara' fissata.
[3]Potranno essere istituite borse da conferirsi per concorso ai giovani privi di beni di fortuna.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1889 al 22 dicembre 2008
