Art. 1
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[1]L'Ente morale esistente in Napoli col nome di Collegio de'Cinesi, prendera' quindi innanzi il titolo di « Regio Istituto Orientale in Napoli », e dipendera' dal Ministero della Pubblica Istruzione. Oggetto dell'Istituto sara' l'insegnamento pratico di lingue vive dell'Asia e dell'Africa, e questo insegnamento potra' essere accompagnato da altri concernenti le condizioni attuali e storiche dei paesi stessi e le loro relazioni coll'Europa e sopratutto coll'Italia.
[2]Quest'ultimi insegnamenti non potranno essere istituiti se non esista quello della lingua cui si riferiscono.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1889 al 22 dicembre 2008
