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Sono convalidate nella somma di lire settecentocinquantaseimila novecentosettantaquattro e centesimi ventinove (L. 756,974 29) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1886-87, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria, come dal prospetto n. 8
Testo in vigore dal 15 giugno 1888 al 16 dicembre 2009
