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Sono convalidate nella somma di lire un milione settecentotredicimilacinquantasei e centesimi sessantatre (L. 1,713,056 63) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1886-87, per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria, come dal prospetto numero 5.
Testo in vigore dal 15 giugno 1888 al 16 dicembre 2009
