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[1]Dal giorno della pubblicazione della presente legge e fino a tutto il 31 maggio 1898, il dazio di confine sui derivati del grano o frumento verra' applicato nella seguente misura:
[2]Farina lire 8 al quintale.
[3]Semolino lire 10,20 id.
[4]Paste lire 11,20 id.
[5]Pane e biscotti di mare lire 11,20 id.
[6]Crusca lire 2,50 id.
[7]Parimente il dazio di confine dei derivati dell'orzo, della segala, del granturco bianco sono ribassati dal giorno della pubblicazione della presente legge sino al 31 maggio 1898 come segue:
[8]Farina di granturco bianco lire 6,80 al quintale.
[9]Farina di orzo lire 4,60 id.
[10]Farina di segala lire 4,60 id.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 11 febbraio 1898.
[13]UMBERTO.
[14]Rudini'. Branca. L. Luzzatti. F. Cocco-Ortu.
[15]Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1898 al 16 dicembre 2009
