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[1]E' convalidato l'annesso Regio decreto del 23 gennaio 1898, n. 11, col quale il dazio di confine sul grano o frumento venne ridotto a lire 50 la tonnellata, con effetto dal 25 gennaio al 31 maggio A partire dal giorno della pubblicazione della presente legge sino al 31 maggio 1898 e' pure ridotto il dazio:
[2]sull'orzo a lire 30 la tonnellata;
[3]sulla segala a lire 30 id.
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio Decreto 5 maggio 1898, n. 141, convalidato, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1898, n. 272, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I dazi di confine sul grano o frumento e sulle farine di grano o frumento sono aboliti temporaneamente, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, fino a tutto il trenta giugno 1898 e dal primo del mese successivo saranno ripristinati i dazi stabiliti, per il detto cereale e per le dette farine, dalla legge 11 febbraio 1898, n. 26". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'abolizione, di cui all'articolo precedente, avra' effetto per tutte le quantita' di grano e di farine di grano non asportate dalla dogana, per immissione in consumo, senza riguardo alla data della presentazione della dichiarazione d'importazione".
Regio Decreto 29 maggio 1898, n. 188
2Il Regio Decreto 29 maggio 1898, n. 188 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono mantenute in vigore fino al 15 luglio 1898 le disposizioni della legge 11 febbraio 1898, n. 26, riguardante la temporanea riduzione dei dazi d'importazione sul grano e altri cereali e sui loro derivati, fermo restando il disposto del Regio decreto 5 maggio 1898, n. 141, che ha abolito temporaneamente, fino al 30 giugno 1898, il dazio di confine sul grano o frumento e sulle farine di grano o frumento".
L. 3 luglio 1898, n. 273
3La L. 3 luglio 1898, n. 273 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono prorogati sino al 15 luglio 1898 gli effetti della legge 11 febbraio 1898, n. 26, riguardante la temporanea riduzione dei dazi d'importazione sui cereali; salvo per cio' che concerne il dazio sulla farina, il quale dal giorno della pubblicazione della presente legge e fino al 15 luglio 1898 verra' applicato nella misura di lire 7 al quintale".
Regio Decreto 10 luglio 1898, n. 289
4Il Regio Decreto 10 luglio 1898, n. 289 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Sono prorogati sino al 15 agosto 1898 gli effetti della legge 11 febbraio 1898, n. 26, riguardante la temporanea riduzione dei dazi d'importazione sui cereali con le modificazioni ad essa recate dalla legge 3 luglio 1898, n. 273".
Testo in vigore dal 29 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
