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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E convalidato il regio decreto 28 marzo 1894, n. 117, con cui venne autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste della somma di L. 3,038, da portarsi in aumento al capitolo n. 133-bis « Interessi decorsi sopra una rendita consolidata da ricostituirsi in conseguenza di giudizio contro il Tesoro dello Stato », del bilancio di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1893-94.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 10 giugno 1894.
[10]UMBERTO.
[11]SIDNEY SONNINO.
[12]Visto, Il Guardasigilli: V. CALENDA DI TAVANI.
Testo in vigore dal 14 giugno 1894 al 16 dicembre 2009
