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[1]Cominciando dal 1° maggio 1866 il dazio stabilito nell'articolo precedente e' portato a L. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[2]Dato a Torino addi' 2 aprile 1866.
[3]VITTORIO EMANUELE
[4]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco. A. Scialoja. Chiaves.
Testo in vigore dal 8 aprile 1866 al 16 dicembre 2009
