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[1]Il Comitato e' presieduto da uno dei suoi membri designato dal prefetto.
[2]Il presidente in caso d'assenza od impedimento, e' surrogato dal perito anziano di eta'.
[3]Il Comitato si aduna in un locale della Prefettura per convocazione del presidente, al quale spetta far noto al fabbricante ed al capo della sezione tecnica il giorno della adunanza perche' possano intervenire o farsi rappresentare.
Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
