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[1]Alla vigilanza dei comuni per le piccole distillerie contemplate dall'art. 18 del testo unico di legge 12 ottobre 1883, N. 1640 (Serie 3ª), e per le distillerie aventi esenzione di tassa, e' sostituita la vigilanza governativa.
[2]Ad esse saranno applicate le norme e discipline vigenti per le distillerie di 2ª categoria che constano di lambicchi, la cui capacita' complessiva supera i 10 ettolitri, e la tassa sara' liquidata integralmente a favore dello Stato.
Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
