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[1]Alla Commissione centrale debbono essere trasmessi dai prefetti per mezzo del Ministero delle finanze (Direzione generale delle gabelle) i ricorsi non risoluti dal Comitato ed avocati ai termini de l'art. 10, ed i ricorsi contro le decisioni dei Comitati peritali.
[2]Ogni ricorso sara' accompagnato da una relazione sullo stato e produttivita' della fabbrica alla quale si riferisce e da uno specchio dimostrativo delle tassazioni vigenti nella provincia, da compilarsi dall'ingegnere di finanza.
Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
