Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 luglio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La Commissione centrale e' nominata con decreto del ministro delle finanze ogni anno nel mese di novembre e terra' le sue adunanze al Ministero delle finanze; essa sara' presieduta dal delegato dei Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, ed in assenza di questi, dal delegato anziano di eta'.
[2]A parita' di voti nelle deliberazioni della Commissione prevale quello del presidente o di chi lo surroga.
[3]Per la validita' delle deliberazioni sara' necessaria la presenza di almeno tre delegati. I membri della detta Commissione durano in carica finche' non sia costituita quella per l'anno successivo, e possono essere rieletti.
Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
