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[1]Per la revisione dei giudizi dei Comitati e per la decisione dei ricorsi avocati dai prefetti a' termini dell'art. 10, e' stabilita una Commissione centrale per la tassa di fabbricazione sugli spiriti, sedente in Roma.
[2]Essa sara' composta di quattro membri, delegati: due dal Ministero delle finanze, uno dal Ministero dell'agricoltura, industria e commercio ed uno dal Consiglio dell'agricoltura.
Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
