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[1]La decisione motivata dal Comitato viene per cura del prefetto comunicata immediatamente alle parti.
[2]Il ricorso contro la decisione del Comitato deve essere presentato in doppio originale alla segreteria della Prefettura, ritirandone ricevuta.
[3]Se il ricorso e' presentato dopo dieci giorni dalla notificazione della decisione del Comitato, e non sono indicati i punti della decisione che s'impugnano, il prefetto lo respinge dichiarandolo inammissibile.
[4]Se il ricorso e' ammissibile, ne trasmette uno degli originali alla parte appellata e promuove il giudizio revisionale.
Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
