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[1]ALLEGATO A.
[2]R. decreto 7 settembre 1897 N. 4920 (Serie 3ª), per l'applicazione della tassa di fabbricazione degli spiriti nelle fabbriche di 2ª categoria.
[3]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' dalla Nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]Vista la legge 12 ottobre 1883, N. 1640, Serie 3ª (testo unico);
[6]Visto il Nostro decreto del 15 gennaio 1885, N. 2911 (Serie 3ª);
[7]Visti gli articoli 9 e 10 della legge 10 luglio 1887, N. 4665 (Serie 3ª);
[8]Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
[9]Udito il parere del Consiglio di Stato;
[10]Abbiamo decretato o decretiamo:
[11]Art. 1.
[12]Agli effetti dell'art. 9 della legge 10 luglio 1887, N. 4665, per l'applicazione della tassa di fabbricazione degli spiriti nelle fabbriche di 2ª categoria, sono considerate di carattere industriale le fabbriche fornite di apparecchi di distillazione composti, a vapore, o nelle quali la distillazione dello spirito procede adoperando materie prime non derivate direttamente dai fondi propri o coltivati dal fabbricante.
Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
