Art. 1
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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D' ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Il Regio decreto 11 settembre 1892 n. 497 e' convertito in legge, con le modificazioni risultanti dal seguente nuovo testo:
[8]Art 1. E' autorizzata la vendita del terreno di proprieta' dello Stato in Pechino, per taels 6000, pari ad italiane lire 33,913.50.
[9]La somma ricavata dalla vendita predetta sara' versata in Tesoreria, con imputazione ad un nuovo capitolo del bilancio dell'entrata per l'esercizio corrente, col N. 97 bis, e con la denominazione: «Prodotto della vendita di un terreno in Cina, gia' acquistato per erigervi un palazzo per la Regia Legazione».
[10]Art. 2. E' autorizzato l'acquisto di tre case di proprieta' N. Gomboieff. nella via delle Legazioni in Pechino, per il prezzo di taels 17,000, pari ad italiane lire 86,530.
[11]Art. 3. Verra' provveduto alla spesa di cui all'articolo precedente:
[12]1° Colla somma di L. 54,360, gia' inscritta al capitolo 37 bis: «Acquisto di tre case in Pechino per adattarle a residenza della Regia Legazione in Cina», del bilancio passivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1892-93;
[13]2° Con altra somma di lire 32,170, da prelevarsi sul prezzo di vendita di cui e' cenno all'art. 1°, e da inscriversi del pari al predetto cap. 37 bis del bilancio 1892-93 del Ministero degli affari esteri.
[14]Art. 4. Il fondo residuo di lire 38,117.29, tuttora disponibile sul cap. 39 del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1892-93, sara' destinato a sopperire alle spese di riduzione degli stabili sopracitati.
[15]Art. 5. L'assegno del Regio Ministro in Pechino sara' diminuito di lire 6000 annue, a partire dal 1° luglio 1893.
[16]Art. 6. Altra partita di annue lire 1500 sara', del pari, tolta dal predetto assegno, per essere trasferita, come spesa presunta di manutenzione per la nuova residenza della Legazione in Cina, al capitolo 25 del bilancio del Ministero degli esteri.
[17]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[18]Data a Roma, addi' 16 marzo 1893.
[19]UMBERTO.
[20]B. Brin. Grimaldi.
[21]Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.
Testo in vigore dal 25 marzo 1893 al 16 dicembre 2009
