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Alla voce 335 della tariffa generale doganale, approvata colla legge del 14 luglio 1887, N. 4703, e' soppressa la nota riguardante l'importazione temporanea di materiali destinati alla fabbricazione dei cordoni sottomarini.
Testo in vigore dal 10 settembre 1889 al 16 dicembre 2009
