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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Sono convalidati i Decreti Reali indicati nell'unita tabella A, con i quali, dopo la presentazione del disegno di legge per l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio 1894-95, vennero autorizzati prelevamenti in conto residui dal fondo per le spese ferroviarie, inscritto per l'esercizio 1893-94 n. 81, della tabella annessa alla legge 12 luglio 1894, n. 318.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 28 luglio 1895.
[9]UMBERTO.
[10]G. Saracco. Sidney Sonnino.
[11]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Testo in vigore dal 6 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
