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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Sono convalidati i Regi decreti 10 aprile 1892 n. 175, 21 aprile 1892 n. 213 e 24 aprile 1892 n. 225, coi quali furono autorizzati i seguenti tre prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1891-92, cioe':
[8]di L. 27,000 portate in aumento al capitolo n. 33:
[9]«Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno;
[10]di L. 100,000 portate in aumento al capitolo n. 212 «Sussidi e concorsi per bonifiche, giusta il n. 15 della tabella D, annessa alla legge 23 luglio 1881 n. 333» dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;
[11]e di L. 68,000 inscritte ad un nuovo capitolo col n. 187 bis: «Concorso dello Stato nella erezione in contrada Pianto dei Romani, presso Calatafimi, di un monumento commemorativo dei caduti nella battaglia del 15 maggio 1860» dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro.
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando e chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a Monza, addi' 28 giugno 1892.
[14]UMBERTO.
[15]Giolitti
[16]Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.
Testo in vigore dal 2 luglio 1892 al 16 dicembre 2009
