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[1]E' data facolta' al Ministero della guerra di consentire il passaggio nel ruolo degli applicati dipendenti a quei funzionari d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra, che, avendo uno stipendio inferiore a quello che percepirebbero nelle Amministrazioni militari dipendenti con le norme della presente legge, ne facciano domanda entro l'anno 1914.

[2]Ai medesimi sara' assegnato lo stipendio loro spettante secondo le norme della presente legge in base agli anni di servizio, decorsi dalla data della loro nomina ad applicati delle Amministrazioni militari dipendenti.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 18 giugno 1914.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Salandra - Grandi - Rubini.

[7]Visto, Il guardasigilli: Dari.

Testo in vigore dal 24 giugno 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-06-18;551~art7 · fonte del testo

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