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La presente legge avra' vigore dal 1° gennaio 1914 e per la sua applicazione saranno effettuati negli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per gli esercizi 1913-1914 e 1914-915 le variazioni risultanti dalla tabella annessa.
Testo in vigore dal 24 giugno 1914 al 16 dicembre 2009
