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Coloro che fossero attualmente provvisti di uno stipendio superiore a quello loro spettante, in ragione degli anni di servizio, percepiranno, quale assegno personale, l'ammontare della differenza, computabile agli effetti della pensione, fino a quando non avranno maturato il periodo di tempo necessario per conseguire lo stipendio successivo.
Testo in vigore dal 24 giugno 1914 al 16 dicembre 2009
